I conviventi di fatto sono due persone di qualunque sesso:
- maggiorenni
- stabilmente conviventi
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
- senza rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone.
La Legge 20/05/2016, n. 76 formalizza le convivenze di fatto e stabilisce i diritti dei conviventi.
Approfondimenti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
Malattia, ricovero o morte
I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può incaricare l'altro, in forma scritta e autografa, come suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- per decisioni sulla propria salute, se incapace di intendere e di volere
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Se uno dei conviventi di fatto muore a causa di un fatto illecito commesso da un terzo, l'altro sarà risarcito con gli stessi criteri applicati per un coniuge.
Abitazione
Salvo quanto previsto dal Codice Civile, art. 337-sexies, se il proprietario della casa di comune residenza muore, il convivente può continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i cinque anni.
Se nella casa abitano anche figli minori o disabili del convivente, quest'ultimo può continuare ad abitarvi per almeno tre anni. Questo diritto viene meno se il convivente:
- smette di abitare stabilmente nella casa di comune residenza
- contrae matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.
Se il convivente a cui è intestato il contratto di locazione della casa di comune residenza muore o recede, l'altro può succedergli nel contratto.
Alloggi ERP
Se appartenere a un nucleo familiare è un requisito di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto possono godere di questo titolo a parità di condizioni (Legge 20/05/2016, n. 76, art. 45).
Lavoro
Se un convivente di fatto lavora stabilmente nell'impresa dell'altro convivente, gli spetta una partecipazione:
- agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi
- agli incrementi dell'azienda commisurati al lavoro eseguito.
La partecipazione non spetta se i conviventi sono soci o hanno un contratto di lavoro subordinato (Legge 20/05/2016, n. 76, art. 46).
Tutore
Se uno dei due conviventi di fatto è stato dichiarato interdetto o inabilitato, l'altro può essere nominato suo tutore, curatore o amministratore di sostegno.
I conviventi di fatto possono regolare il regime patrimoniale di coppia sottoscrivendo un contratto di convivenza.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
Il contratto di convivenza può contenere:
- la residenza
- le indicazioni su come ciascuno dei conviventi debba contribuire economicamente alle necessità della vita in comune
- il regime patrimoniale della comunione dei beni che può essere modificato in qualsiasi momento nel corso della convivenza con le stesse modalità di stesura del contratto.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
La copia del contratto è conservata agli atti dell'ufficio anagrafe e può essere visionata da chiunque ha valido interesse, come previsto dalla Legge 07/08/1990, n. 241, inviando apposita domanda di accesso agli atti.
Con una dichiarazione indirizzata al Comune è possibile comunicare la conclusione della convivenza che avrà effetto immediato.
La coppia, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, continua a costituire una famiglia anagrafica.
La fine della coabitazione fa automaticamente concludere la convivenza di fatto, ma non ha effetti sull'eventuale contratto di convivenza sottoscritto. Quest'ultimo si risolve solo ed esclusivamente con:
- un accordo delle parti, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato
- un recesso unilaterale, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato che dovrà inviare comunicazione al Comune e una copia all'ex convivente
- un matrimonio o un'unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona
- la morte di uno dei due conviventi.
Anche lo scioglimento del contratto deve essere registrato nella scheda anagrafica di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede anagrafiche individuali, indicando gli estremi e i dati contenuti nella notifica del notaio o dell'avvocato.
Se prevista, la comunione dei beni termina con la risoluzione del contratto.
Se la convivenza di fatto finisce e uno dei due conviventi è in difficoltà e non è in grado di mantenersi, il giudice decide se e quanti alimenti l'uno deve versare all'altro per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.