Le processioni religiose o civili nelle vie pubbliche, le funzioni religiose in luogo pubblico, al di fuori dei luoghi destinati al culto possono svolgersi solo previo preavviso al Comando di Polizia Locale.
Ai sensi dell'art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 773/31) i promotori di riunioni pubbliche devono darne avviso, almeno 3 giorni prima, all’Autorità di P.S. presso il Commissariato della Polizia di Stato.
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Ultimo aggiornamento: 16/10/2024 17:19.02